Salvaguardia lavoratori esodati – Terzo contingente
Con il Decreto 22 aprile 2013 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28/05/2013, si sono definite le modalità di attuazione dell’art. 1, commi 231 e 233, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) circa la salvaguardia in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della riforma del sistema pensionistico (D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214) per il terzo contingente di lavoratori, pari complessivamente a 10.130 unità, che si aggiunge ai primi due contingenti di salvaguardati pari rispettivamente a 65.000 unità (D.M. 01/06/2012) ed a 55.000 unità (D.M. 08/10/2012).
Per quanto di interesse specifico per la nostra categoria, all’art. 2 del Decreto citato vengono individuate le tipologie di lavoratori che rientrano nella salvaguardia, tra cui, in particolare:
• (lett. b) – I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. 6/12/2011 n. 201, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4/12/2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 annui;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 6/12/2011 n. 201;
• (lett. c) – I lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 6/12/2011 n. 201.
I soggetti di cui alla lett. b) – prosecutori volontari (per un contingente numerico di 1590 unità) presentano istanza di accesso ai benefici all’INPS entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto 22/04/2013 sulla Gazzetta Ufficiale (cioè entro il 25 settembre 2013).
A tal fine si potrà utilizzare l’apposito modulo cod. AP90, pubblicato nella sezione “MODULI” scaricabile dalla pagina iniziale del sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it) , il quale è compilabile on-line e può essere presentato alla sede INPS di competenza tramite:
– l’applicazione “Invia moduli on-line” presente sempre nella sezione “MODULI”, da parte del cittadino in possesso di PIN dispositivo;
– Ente di Patronato, mediante i “Servizi per i Patronati”;
– posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata della sede INPS di competenza.
I lavoratori “cessati” (contingente numerico di 5.130 unità) di cui alla lett. c) del Decreto, invece, presentano istanza entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso Decreto 22/04/2013 sulla Gazzetta Ufficiale (cioè sempre entro il 25 settembre 2013) secondo le seguenti modalità:
– nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
– in tutti gli altri casi, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
A tale proposito, il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n. 19 del 5 giugno u. s. con cui si forniscono indicazioni operative su fasi e modalità di presentazione delle istanze di beneficio, con annesso anche lo schema di istanza.
Sono competenti all’esame delle suddette istanze le Commissioni istituite in base agli stessi criteri già utilizzati per i due precedenti contingenti di salvaguardati, di cui ai Decreti del Ministero del Lavoro del 1° giugno 2012 e dell’8 ottobre 2012.
Rinviando alla suddetta Circolare Ministeriale per l’esame delle modalità operative di presentazione dell’istanza, si evidenzia, in particolare, che i soggetti “cessati” di cui alla lett. c) del Decreto, unitamente all’istanza dovranno produrre:
• apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che sia stato conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore ad euro 7.500;
• copia dell’accordo individuale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, sottoscritto anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero copia dell’accordo collettivo di incentivo all’esodo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro entro pari data, stipulato dalle organizzazioni complessivamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011.
Tali soggetti conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle DTL, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.