Disegno di Legge di Stabilità 2014: disposizioni in materia previdenziale e documento di proposte Cida
Il Disegno di Legge di Stabilità 2014 introduce, per il triennio 2014-2016, una significativa modifica del meccanismo di perequazione automatica delle pensioni.
Il provvedimento dell’Esecutivo, al comma 1 dell’art. 12, ha previsto che l’indicizzazione della pensione non avvenga più applicando ciascuna aliquota di rendimento alla rispettiva fascia pensionistica (100% applicato sulla quota di pensione fino a 3 volte il minimo INPS, 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il minimo INPS, 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il minimo INPS) secondo il meccanismo applicato alle prestazioni pensionistiche sino al 2011.
Il testo del disegno di legge, per il triennio 2014-2016, prevede che l’indicizzazione della pensione avvenga attraverso l’applicazione di un’unica aliquota di rendimento sull’intero importo pensionistico. L’individuazione dell’aliquota di rendimento da applicare avviene sulla base del valore complessivo dello stesso trattamento pensionistico secondo la tabella che segue:
Importo mensile dellapensione | Aliquota di rendimento | |
3 volte minimo INPS | 1.486,29 | 100% |
Fino a 4 volte il minimo INPS | Fino a 1.981,72 | 90% |
Fino a 5 volte il minimo INPS | Fino a 2.477,15 | 75% |
Oltre 5 volte il minimo INPS | Oltre 2.477,15 | 50% |
Per chiarire il funzionamento del meccanismo sopra descritto, ipotizziamo una pensione di importo mensile lordo pari a € 2.500; l’indicizzazione di tale pensione avverrà applicando sull’intero importo pensionistico (quindi € 2.500) la relativa aliquota di rendimento, quindi quella pari al 50% del coefficiente di perequazione previsto.
La previsione più negativa che si riferisce al 2014 è che l’indicizzazione non sarà riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Di conseguenza, nel 2014, le pensioni di importo superiore a € 2.973 mensili lordi non verranno indicizzate.
A decorrere dal 2017, in assenza di ulteriori interventi, verrebbe ripristinato il meccanismo di perequazione delle pensioni per fasce in vigore nel 2011 (100% sulla quota di pensione fino a 3 volte il minimo INPS, 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il minimo INPS, 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il minimo INPS).
Si conferma, al comma 4 dello stesso art. 12, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10% per la parte eccedente 200.000 euro e fino a 250.000 euro e al 15% sulla quota di pensione eccedente tale limite.
DOCUMENTO DI PROPOSTE CIDA
D’intesa con la CIDA, Federmanager ha predisposto un documento che esprime le posizioni contrarie al tema del blocco della perequazione e formula delle proposte sia sulla specifica questione sia su altri temi valutati prioritari tra cui la riduzione del cuneo fiscale ed il contenimento della spesa pubblica. Il documento, oltre ad essere presentato nelle audizioni che saranno convocate con le parti sociali, sarà inviato ai componenti le Commissioni parlamentari competenti.
Perequazione automatica delle pensioni
Per il triennio 2014-2016, adottare un meccanismo di perequazione delle pensioni che recuperi l’impostazione vigente nel 2011 (aliquote di rendimento decrescente per fasce di reddito pensionistico e non sull’intera pensione) con un decalage più accentuato per le fasce più elevate:
- 100% fino a 3 volte il trattamento minimo
- 90% tra 3 e 5 volte il trattamento minimo
- 75% tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo
- 50% tra 6 volte e 12 volte il trattamento minimo
- 30% oltre 12 volte il trattamento minimo
Applicare un coefficiente correttivo per i pensionati con un’età superiore ai 70 anni per dare una risposta al fabbisogno economico che cresce con l’aumentare dell’età anagrafica per soggetti che sono prevalentemente privi di altre fonti di reddito. Più precisamente abbiamo proposto, a partire dalla terza fascia (75%), un aumento della perequazione del 10%.
Rivedere le aliquote di rendimento per il calcolo delle pensioni con il sistema retributivo, per contenere il riconoscimento di importi pensionistici di ammontare molto elevato.
Estensione dell’opzione al sistema contributivo
Offrire un’opportunità a coloro che sono usciti dalle aziende e sono ancora distanti dalla maturazione dei nuovi requisiti di accesso alla pensione estendendo a tutti i lavoratori la possibilità di opzione per il sistema di calcolo contributivo che, al momento, è prevista, in via sperimentale fino al 31.12.2015 solo per le donne che hanno raggiunto 57 anni di età e 35 di contributi (comma 9 dell’art. 1 della Legge n. 243/2004).
Esodati
Per giungere a una soluzione definitiva, allargare la platea dei salvaguardati a coloro che maturano i requisiti sulla base della normativa vigente prima della riforma Fornero entro il 2015 anziché dalla data di decorrenza della pensione.
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