Legge di Stabilità 2014: disposizioni in materia previdenziale
Con la definitiva approvazione della Legge di Stabilità 2014, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 una serie di disposizioni in materia previdenziale che impattano particolarmente sulla nostra Categoria, delle quali si espone di seguito una breve illustrazione.
PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta con percentuali decrescenti calcolate non sulle fasce di importo, come per il precedente meccanismo di rivalutazione, ma con riferimento all’intero trattamento pensionistico, come di seguito indicato:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS (1.486,29 Euro);
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS (1.981,72 Euro) con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (2.477,15 Euro) con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS (2.972,58 Euro) con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi;
e) nella misura del 40 per cento, per l’anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
In virtù di tale disposizione – ricordando che il D.M. 20 novembre 2013 del Ministero dell’Economia ha stabilito in via provvisoria nella misura dell’1,20% l’adeguamento Istat da applicare alle pensioni del 2014, mentre quello definitivo del 2013 è del 3% – le pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS nell’anno 2014 si vedranno riconoscere l’adeguamento al 40% esclusivamente per la fascia fino a sei volte il trattamento minimo, mentre la parte eccedente non subirà alcuna rivalutazione (l’adeguamento per tale categoria di pensioni corrisponde a 14,27 euro mensili).
Per il biennio 2015-2016 la norma dispone l’adeguamento delle pensioni al 45%, in luogo dell’attuale 40%, su tutto l’importo pensionistico e, quindi, senza limitazioni.
Certamente tale disciplina non corrisponde alle nostre richieste, circa l’adeguamento anche delle pensioni medio-alte al costo della vita, troppo a lungo sterilizzate dal meccanismo di perequazione automatica, ma va evidenziato che è stato evitato un ulteriore blocco della perequazione automatica delle pensioni che era stato originariamente previsto dal Governo per il 2014.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
Per il triennio 2014-2016 è stato introdotto l’ennesimo contributo di solidarietà sulle cd. “pensioni d’oro”, la cui soglia, diversamente da quanto fatto in passato, è indicizzata al trattamento minimo dei trattamenti pensionistici corrisposti dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie.
Nello specifico, il contributo richiesto è pari al 6% per gli importi pensionistici lordi annui superiori a 14 volte il trattamento minimo Inps e fino a 20 volte – ovvero ad importi mensili superiori ai 6.936,02 euro e fino a 9.908,60 euro – nonché pari al 12% per la parte eccedente l’importo lordo annuo di 20 volte il trattamento minimo Inps e al 18% per la parte eccedente l’importo lordo annuo di 30 volte il trattamento minimo Inps (corrispondenti a 14.862,90 euro mensili).
I proventi derivanti da tale prelievo saranno versati al bilancio dello Stato per alimentare un Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, progetti di ricerca e innovazione nonché il Fondo di garanzia per la prima casa. Ciò al fine di evitare la censura costituzionale già applicata circa la destinazione delle risorse nella precedente analoga normativa.
Contro questo ulteriore prelievo a carico dei pensionati, che si aggiunge ai già numerosi interventi succedutisi negli ultimi anni, stiamo già verificando la possibilità di presentare dei ricorsi giudiziari per contestare la legittimità costituzionale del provvedimento, qualora dalle verifiche tecniche emergessero spazi di percorribilità anche rispetto alla diversa destinazione verso cui tali risorse verranno impegnate.
ESODATI
All’atto dell’approvazione parlamentare della Legge di Stabilità sono state introdotte delle disposizioni di salvaguardia per altri 23 mila soggetti penalizzati dalla Riforma del sistema pensionistico del 2011, che non erano state originariamente previste nel Disegno di legge originario del Governo.
Si tratta, innanzitutto, dell’estensione della salvaguardia per ulteriori 6.000 unità nell’ambito del contingente numerico già previsto dall’art. 1, comma 231, lett. b), della Legge n. 228/2012, destinato ai lavoratori autorizzati al versamento volontario dei contributi entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011 e che possono aver ripreso l’attività lavorativa dopo essere stati autorizzati alla contribuzione volontaria, purché non con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, percependo un reddito massimo lordo annuo di 7.500 euro. Per costoro la decorrenza del trattamento pensionistico deve maturare entro il 36esimo mese successivo alla data di entrate in vigore del D. L. 6/12/2011 n. 201, quindi entro il 6 gennaio 2015.
Per quanto riguarda le altre categorie di soggetti ammessi alla salvaguardia, nel limite complessivamente di altre 17.000 unità, con riferimento ai quali il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 e deve maturare entro il 6 gennaio 2015, si tratta di:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Nella maggior parte dei casi, come si nota, si tratta di un ampliamento della platea dei beneficiari ottenuto allentando il vincolo riguardante il reddito da lavoro previsto nei precedenti interventi di salvaguardia con riferimento, in gran parte, ai soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria, venendo anche incontro alle richieste presentate al riguardo da Federmanager.
Le modalità operative di attuazione di tali disposizioni verranno definite, in modo analogo a quanto avvenuto in precedenza, con un decreto interministeriale Lavoro-Economia da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 2 marzo 2014).
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