Interpello in materia di sgravio contributivo sulle retribuzioni di produttività dei dirigenti
La normativa in esame (in attuazione di quanto stabilito dall’art. 1, commi 67-68, della Legge 24/12/2007 n. 247) prevede che, con riferimento alle somme corrisposte nell’anno 2013, sulla retribuzione imponibile è concesso ai datori di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2014, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita.
Nello specifico, lo sgravio in questione trova applicazione per “le erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale” (art. 2, comma 3, lett. b).
Venendo alla misura dei benefici, questi consistono nella riduzione di 25 punti percentuali delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro e nella completa esclusione della quota retributiva agevolabile dall’assoggettamento ai contributi che fanno esclusivamente capo al lavoratore.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro evidenzia che nella vigente normativa non sembrano riscontrarsi disposizioni che escludano la categoria dei dirigenti dall’agevolazione, segnalando, peraltro, che anche dall’esame delle norme di cui al citato Decreto non si rinvengono disposizioni ostative ad un’interpretazione estensiva ai fini della concessione del beneficio ai suddetti lavoratori in quanto il reddito non costituisce un limite per l’accesso all’agevolazione.
Sotto un profilo più generale, nell’esprimere tale valutazione il Ministero rileva, altresì, che il dirigente ricopre un ruolo strategico in funzione del miglioramento della produttività e di ogni altro fattore utile alla competitività dell’azienda e, pertanto, una parte della quota retributiva allo stesso spettante va ad incidere sui fattori summenzionati, ovvero sugli “incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa”, utili per la fruizione del beneficio contributivo.
Per la prima volta il Ministero del Lavoro esprime la posizione estensiva di cui sopra – che riconosce i dirigenti quali soggetti aventi titolo al beneficio in questione – la cui validità, evidentemente, deve intendersi riferita anche alle successive disposizioni normative che, nei prossimi anni, avranno ad oggetto l’agevolazione contributiva in esame, applicabile anche ai dirigenti (in assenza di esplicite indicazioni contrarie).
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