Comunicato stampa Federmanager – Pensioni dirigenti: basta con la demagogia e le mezze verità
Siamo ancora una volta di fronte ad una vera e propria azione strumentale e manipolatoria realizzata attraverso titoli giocati sul “sensazionale”, attraverso omissioni e mezze verita’.
Questa la reazione a caldo di Giorgio Ambrogioni – Presidente Federmanager – alla lettura dell’articolo pubblicato oggi su “Affari e Finanza” dal titolo “Le pensioni di lusso dei dirigenti, un buco da quasi quattro miliardi”.
Nell’articolo in parte lo si ammette: i dati del cosi’ detto “buco” sono fortemente falsati da errate imputazioni contributive da parte dell’Inps: e’ lo stesso coordinamento generale statistico attuariale dell’Inps chiede “una riclassificazione dei risultati del bilancio tecnico, da realizzare attribuendo alle contabilita’ separate degli ex fondi elettrici e telefonici e dell’ex Inpdai le componenti di entrata e uscita riguardanti i non iscritti, che nel documento originario risultano invece attribuite alla contabilita’ ordinaria, coerentemente con le modalita’ previste per lo scioglimento dei preesistenti fondi”.
Se la giornalista ci avesse contattato le avremmo poi segnalato che nessuno ha mai tenuto conto che nella confluenza dell’Inpdai all’Inps abbiamo trasferito un patrimonio immobiliare che il ministero valuto’ 6.500 miliardi di lire (3.350 milioni di €uro).
Manca poi tutta una serie di partite minori tra Inps e Inpdai (trasferimenti, crediti, etc.) valutati 1.834 milioni di €uro.
Questo perche’ una volta per sempre si faccia chiarezza e la si smetta con forzature e strumentalizzazioni.
Infine, sottolinea Ambrogioni, vorremmo sapere come mai si parla sempre di Inpdai e mai degli altri fondi confluiti nell’Inps e cioe’: telefonici, elettrici e trasporti, fondi anch’essi in forte disequilibrio.
Smettiamola poi di parlare di “pensioni d’oro” ponendo l’attenzione solo sull’importo della prestazione: per me, conclude Ambrogioni sono d’oro tutte quelle pensioni non sostenute da adeguata e corrispondente contribuzione e tra queste vanno messe sicuramente le migliaia di baby pensioni pubbliche erogate dopo piu’ di 15 anni di contributi; e potremmo fare tanti altri esempi.
E ricordiamoci, infine, quali furono le forze sociali che si opposero all’introduzione per tutti del contributivo nel ’95 con la riforma dini.
Se lo si fosse fatto oggi non saremmo qui a reintervenire con evidente iniquita’ sulle pensioni medio/alte.
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affarifinanza
No all’ennesimo blocco della perequazione delle pensioni
Si apprende in queste ore che il Governo ha deciso, per il 2014, il blocco della perequazione automatica delle pensioni di importo superiori a sei volte il minimo Inps: € 2.973 lordi/mese, pari ad € 38.644 lordi/anno.
Questo significa che pressochè tutte le pensioni dei quadri, tecnici, dirigenti, magistrati, professionisti ed alte professionalità vengono chiamate ad un ennesimo e per nulla accettabile sacrificio.
Questo è un approccio che penalizza per l’ennesima volta livelli pensionistici tutt’altro che d’oro e, pertanto, sarà da noi contrastato con decisione in ogni sede politica e istituzionale, anche se siamo portati a ritenere possa essere alternativa ad altre e ben più pesanti ipotesi di prelievo sulle pensioni medio-alte circolate nei mesi scorsi.
Si informa, inoltre, che già nel corrente mese di ottobre prenderanno avvio le prime cause promosse da federmanager sull’illegittimità del precedente blocco perequativo per gli anni 2012-2013 (mentre per il contributo di “solidarietà” applicato agli ex Inpdai la prima causa è calendarizzata per marzo 2014) auspicando che un positivo iter dei nostri ricorsi possa aiutare a contrastare questa ennesima iniziativa iniqua del Governo.
Agevolazione contributiva per assunzioni di over 50 e donne in stato di disoccupazione
• donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
• donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.In attesa di una Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro circa l’applicazione complessiva degli incentivi alle categorie sopra citate, per il momento, l’Inps ha fornito chiarimenti con riferimento specifico soltanto alla categoria degli over 50, “privi di un impiego regolarmente retribuito” da oltre 12 mesi così come inteso secondo i criteri decreto ministeriale del 20 marzo 2013. L’età, salvo le eccezioni esplicitate nella Circolare, deve essere considerata al momento della decorrenza dell’originaria assunzione.L’incentivo consiste in uno sgravio contributivo del 50% a vantaggio dei datori di lavoro – comprese le cooperative che instaurino con soci lavoratori un rapporto di lavoro subordinato, nonché le imprese di somministrazione – che effettuino nuove assunzioni a tempo determinato, indeterminato – part time o full time – ovvero trasformino a tempo indeterminato un precedente rapporto a termine agevolato, purché sia, in quest’ultimo caso, entro la scadenza del beneficio. Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, intermittente e accessorio.L’agevolazione spetta per la durata di:
– 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
– 12 mesi se l’assunzione è a termine. Il limite complessivo è di 18 mesi in ipotesi di successiva stabilizzazione del rapporto – 12 mesi in caso di proroga.Come risulta evidente, i soggetti destinatari delle agevolazioni in esame coincidono con alcune delle categorie a cui sono rivolti anche gli incentivi dell’Azione “Manager to work” degli Avvisi pubblici di Italia Lavoro per ex dirigenti o quadri disoccupati. A tale proposito, sentiti anche i tecnici di Italia Lavoro, si segnala la possibilità di cumulare i due differenti tipi di incentivi.Difatti negli Avvisi di Italia Lavoro non sono previsti ulteriori limiti di cumulabilità oltre quelli espressamente indicati, per cui si rinvia ad una valutazione specifica della concreta cumulabilità delle rispettive agevolazioni a seconda del caso concreto: ad esempio non è possibile il cumulo nell’ipotesi di collaborazioni a progetto della durata di almeno 12 mesi, in quanto tipologia non prevista dal testo della Circolare in esame.
Pensioni: Federmanager, no a nuove misure demagogiche
(AGI) – Roma, 1 lug. – Federmanger dice “no” a nuove misure demagogiche per recuperare risorse da investire nello sviluppo. Dunque dice “no” a una nuova tassazione delle pensioni medio-alte perche’ “hanno gia’ dato”. Lo afferma il presidente di Giorgio Ambrogioni in merito all’ipotesi ventilata in questi giorni. “L’idea di tassare le pensioni d’oro per recuperare risorse – spiega – non e’ assolutamente condivisibile. Significa continuare a battere vecchie strade che colpiscono sempre i soliti contribuenti perfetti e contribuiscono a ridurre i consumi nel nostro Paese”. (AGI) Ila (Segue)
Per Ambrogioni “in parte ha ragione Renzi, a questo punto, quando dice che il governo dovrebbe avere piu’ coraggio. Anziche’ percorrere strade battute, ci attendiamo una vera ed efficace lotta all’evasione fiscale, un vero contrasto all’elusione, una diffusa ed efficace spending review nonche’ l’applicazione reale dei costi standard a tutte le pubbliche amministrazioni”. E’ con questi strumenti, secondo il numero uno di Federmanager “che si possono recuperare le risorse necessarie per finanziare le politiche di sviluppo occupazionale, altrimenti siamo in presenza soltanto di gesti simbolici. Va detto infine – conclude – che le pensioni che si vogliono colpire sono gia’ stata abbondantemente penalizzate attraverso blocchi periodici della perequazione automatica e un sistema parziale di adeguamento
Pensioni: Federmanager, inaccettabile pensare di tassare ancora quelle medio-alte = Ambrogioni, approccio demagogico
Roma, 1 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Inaccettabile”. E’ secco il commento con Labitalia di Giorgio Ambrogioni, presidente di Federmanager, sull’ipotesi di blocco delle indicizzazioni delle cosiddette ‘pensioni d’oro’ o di tassazione supplementare per i redditi sopra i 90.000 euro, dopo che la Consulta ha bocciato il ‘prelievo di solidarieta”. “Ancora una volta -rimarca il presidente dei manager- si percorre la strada piu’ facile, si continua a tassare chi e’ gia’ ipertassato, mentre una vera caccia all’evasione fiscale e’ ancora di la’ da venire”.
Per Ambrogioni, prima di tassare ancora le pensioni “di chi la sempre versato regolarmente i contributi previdenziali, ha sempre pagato fino all’ultima lira di tasse e ha anche versato i cosiddetti contributi di solidarieta'” bisognerebbe volgere lo sguardo altrove. Intanto, “al sommerso -spiega- che resta una grande piaga, a un’applicazione a tappeto dei costi standard, che e’ di la’ da venire, e a una vera e propria spending review, mai applicata”.
“Ci rendiamo invece conto -dice Ambrogioni- che il governo sotto la pressione delle grandi confederazioni sindacali e sotto una pressione mediatica, sceglie solo di tassare i cosiddetti ricchi. Ma queste pensioni medio-alte, pari a 65-70.000 euro lordi annui, per effetto di 5 blocchi perequativi, dal 2000 a oggi hanno perso il 20% del loro valore. E tutta la tassazione porterebbe nelle casse dello Stato solo 25 milioni. Questo si dovrebbe sapere, per non prestare il fianco -conclude- ad approcci demagogici”.
(Lab/Ct/Adnkronos)
Salvaguardia lavoratori esodati – Terzo contingente
Con il Decreto 22 aprile 2013 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28/05/2013, si sono definite le modalità di attuazione dell’art. 1, commi 231 e 233, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) circa la salvaguardia in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della riforma del sistema pensionistico (D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214) per il terzo contingente di lavoratori, pari complessivamente a 10.130 unità, che si aggiunge ai primi due contingenti di salvaguardati pari rispettivamente a 65.000 unità (D.M. 01/06/2012) ed a 55.000 unità (D.M. 08/10/2012).
Per quanto di interesse specifico per la nostra categoria, all’art. 2 del Decreto citato vengono individuate le tipologie di lavoratori che rientrano nella salvaguardia, tra cui, in particolare:
• (lett. b) – I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. 6/12/2011 n. 201, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4/12/2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 annui;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 6/12/2011 n. 201;
• (lett. c) – I lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 6/12/2011 n. 201.
I soggetti di cui alla lett. b) – prosecutori volontari (per un contingente numerico di 1590 unità) presentano istanza di accesso ai benefici all’INPS entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto 22/04/2013 sulla Gazzetta Ufficiale (cioè entro il 25 settembre 2013).
A tal fine si potrà utilizzare l’apposito modulo cod. AP90, pubblicato nella sezione “MODULI” scaricabile dalla pagina iniziale del sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it) , il quale è compilabile on-line e può essere presentato alla sede INPS di competenza tramite:
– l’applicazione “Invia moduli on-line” presente sempre nella sezione “MODULI”, da parte del cittadino in possesso di PIN dispositivo;
– Ente di Patronato, mediante i “Servizi per i Patronati”;
– posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata della sede INPS di competenza.
I lavoratori “cessati” (contingente numerico di 5.130 unità) di cui alla lett. c) del Decreto, invece, presentano istanza entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso Decreto 22/04/2013 sulla Gazzetta Ufficiale (cioè sempre entro il 25 settembre 2013) secondo le seguenti modalità:
– nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
– in tutti gli altri casi, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
A tale proposito, il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n. 19 del 5 giugno u. s. con cui si forniscono indicazioni operative su fasi e modalità di presentazione delle istanze di beneficio, con annesso anche lo schema di istanza.
Sono competenti all’esame delle suddette istanze le Commissioni istituite in base agli stessi criteri già utilizzati per i due precedenti contingenti di salvaguardati, di cui ai Decreti del Ministero del Lavoro del 1° giugno 2012 e dell’8 ottobre 2012.
Rinviando alla suddetta Circolare Ministeriale per l’esame delle modalità operative di presentazione dell’istanza, si evidenzia, in particolare, che i soggetti “cessati” di cui alla lett. c) del Decreto, unitamente all’istanza dovranno produrre:
• apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che sia stato conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore ad euro 7.500;
• copia dell’accordo individuale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, sottoscritto anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero copia dell’accordo collettivo di incentivo all’esodo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro entro pari data, stipulato dalle organizzazioni complessivamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011.
Tali soggetti conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle DTL, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.